Dal 1° luglio 2009 anche le singole unità immobiliari (vendute, affittate o comunque trasferite a titolo oneroso) dovranno essere dotate dell’attestato di certificazione energetica così come previsto all’art. 6 comma 1-bis, lettera c) del D.lgs 192/2005. In attesa delle linee guida nazionali, l’ACE (Attestato di Certificazione Energetica) potrà essere sostituito dall’AQE (Attestato di Qualificazione Energetica), introdotto dal D.Lgs. 311/2006, che avrà validità transitoria e sarà idoneo a determinare le prestazioni energetiche degli edifici.
L’obbligo della dotazione grava sul venditore o, nel caso si tratti di nuove costruzioni o di immobili oggetto di ristrutturazioni importanti, sul costruttore. Considerata l’incidenza della disposizione in esame, alcuni chiarimenti sono stati forniti dal Consiglio Nazionale del Notariato secondo cui “l’obbligo di dotazione, pur essendo previsto (con previsione di default) in capo al venditore ovvero al costruttore, può essere assunto a proprio carico dall’acquirente in forza di una specifica pattuizione, alla quale le parti, adeguatamente informate e valutati i propri interessi concreti, potranno addivenire nel rogito notarile”. Il costo della certificazione dipenderà dalle dimensioni dell’immobile e dalla tipologia degli impianti e dei materiali presenti.
La nuova normativa in vigore ha reso possibile una più ampia partecipazione alle aste immobiliari, tradizionalmente dedicate ad un limitato gruppo di professionisti.
Per partecipare ad un’asta immobiliare è opportuno raccogliere le informazioni e consultare la documentazione relativa ai procedimenti di svolgimento e alle caratteristiche degli immobili.
La principale fonte di informazione è la Cancelleria del Tribunale:
La Cancelleria Fallimentare se si tratta di un’asta immobiliare derivante da un fallimento.
La Cancelleria per le Esecuzioni Immobiliari se si tratta, invece, di un’asta immobiliare derivante da esecuzione, generalmente promossa dalle banche per mutui non pagati.
Risulta fondamentale, prima dell’adesione all’asta immobiliare, esaminare il fascicolo e la perizia sull’immobile, effettuata da geometri o ingegneri su incarico del giudice, in modo da ottenere importanti informazioni per una partecipazione più attenta e consapevole all’asta immobiliare (ad esempio se l’immobile è occupato e in virtù di quale contratto, se esiste).
Esaminata l’ordinanza e la perizia estimativa, se si intende partecipare alla vendita quali acquirenti, si deve redigere un apposita domanda che, sulla base delle indicazioni fornite nell’ordinanza del giudice (o notaio) competente alla vendita, deve essere depositata presso la Cancelleria (o studio notarile, in caso di delega a notaio o, ancora, nel luogo da questi indicato).
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