Le recenti disposizioni di legge hanno dotato le amministrazioni pubbliche di nuovi strumenti tesi alla valorizzazione e al reperimento autonomo di risorse.

L’Articolo 58 del Decreto Legge 112 “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni ed altri Enti locali”  prevede la nascita del Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni immobiliari delle Regioni, degli Enti territoriali e locali da allegare al bilancio.

La finalità della norma è proprio quella di procedere al riordino, alla gestione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare degli  Enti Locali, con l’obiettivo di migliorare la gestione finanziaria di previsione dell’Ente.

L’inserimento di un immobile nel Piano delle alienazioni ha i seguenti rilevanti effetti giuridici:

  • l’immobile passa automaticamente nel patrimonio disponibile dell’Ente;
  • la destinazione urbanistica dell’immobile, che deve essere espressamente indicata nel piano, è efficace anche se in contrasto con il PGT, in quanto la deliberazione consigliare di approvazione del Piano costituisce variante allo strumento urbanistico generale;
  • non si ha la necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni.
  • l’inclusione di un immobile nell’elenco ha effetto dichiarativo della proprietà, al punto che, in assenza di precedenti trascrizioni, si producono gli effetti della trascrizione di cui all’art. 2644 c.c. nonché effetti sostitutivi dell’iscrizione in catasto;
  • all’immobile può essere applicata la procedura di valorizzazione che l’art. 3-bis del D.L. n. 351/2001 convertito dalla Legge n. 410/2001: possibilità di concedere o locare a seguito di gara a soggetti privati, a titolo oneroso e per un periodo non superiore a 50 anni, immobili ai fini della riqualificazione e riconversione degli stessi tramite interventi di recupero, restauro,ristrutturazione, anche con l’introduzione di nuove destinazioni d’uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini;
  • l’immobile può essere conferito dall’Ente in un fondo comune di investimento immobiliare esistente o appositamente costituito, in cambio di un corrispettivo o di quote oggetto, poi, di cessione a investitori qualificati individuati dall’Ente con procedura ad evidenza pubblica;
  • contro l’iscrizione del bene nel piano delle alienazione è ammesso ricorso amministrativo, entro sessanta giorni dalla pubblicazione.
  • a detti conferimenti si applicano le disposizioni di cui ai commi 18 e 19, articolo 3, del decreto legge n. 351/2001 e in particolare l’esenzione dalla consegna dei documenti di proprietà e di regolarità urbanistico-edilizia e fiscale oltre che il dimezzamento degli oneri notarili.

La normativa diviene, quindi, un incentivo importante per:

  • procedere ad una ricognizione dei propri immobili;
  • individuare beni immobili suscettibili di vendita o valorizzazione non funzionali alle attività istituzionali;
  • definire il piano delle alienazioni o valorizzazione del patrimonio.

 

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