I Beni Pubblici (riferimenti legislativi: dall’art. 822 all’art. 829 del cod. civ.) riguardano i beni che appartengono agli Enti pubblici (Stato, Regione, Provincia, Comune) e che soddisfano interessi pubblici. Si dividono in Beni Demaniali e Beni Patrimoniali.

BENI DEMANIALI

Si dividono in beni del demanio necessario e beni del demanio accidentale

Demanio necessario

Sono tutti quei beni necessari ai compiti riservati allo Stato e agli Enti territoriali (Regioni, Province e Comuni) e che non possono mai appartenere a un privato. Vi fanno parte:

  • il demanio marittimo, costituito dalle spiagge, dal lido del mare, dai porti (esclusi quelli di interesse nazionale che appartengono invece allo Stato);
  • il demanio idrico: acque, fiumi, canali;
  • il demanio militare : fari, caserme, piazzeforti, fortificazioni.

Demanio accidentale

Sono quei beni che potrebbero appartenere anche ai privati ma che per la loro funzione di interesse pubblico rivestono il carattere della demanialità o che appartengono direttamente agli enti territoriali (Regione, Province e Comuni): strade, autostrade, acquedotti, immobili di interesse artistico e storico, archivi, musei, biblioteche ecc.

I beni del demanio pubblico sono inalienabili, cioè non possono essere trasferiti ai privati; pertanto non sono soggetti ad usucapione né ad esproprio.

BENI PATRIMONIALI

I beni patrimoniali, generalmente, non posseggono il carattere della inalienabilità e si dividono in indisponibili e disponibili. In ogni caso non possono essere sottratti alla loro destinazione, “se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano”.

Indisponibili

Sono quei beni elencati nell’art. 826 del codice civile: foreste, miniere, cave, le cose di interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica (o della Regione Siciliana), le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra. Inoltre fanno parte del patrimonio dello Stato o rispettivamente della Regione, della Provincia o del Comune, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede degli uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio.

Disponibili

Sono quei beni posseduti dagli enti pubblici, a titolo privatistico: per es. un immobile dato in affitto a terzi dietro il pagamento di un canone o di una pigione (le case popolari o i caseggiati attorno a un faro). Essi sono sottoposti alle norme del codice civile e vengono trattati come se appartenessero a comuni cittadini.

 

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